Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla Diversità Biologica
(Traduzione dall'originale tratta dal sito della Comunità Europea)
Preambolo
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Disposizioni generali
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Campo di applicazione
Articolo 5 - Prodotti farmaceutici
Articolo 6 - Transito ed uso confinato
Articolo 7 - Applicazione della procedura di previo consenso informato
Articolo 8 - Notifica
Articolo 9 - Rilascio della ricevuta relativa alla notifica
Articolo 10 - Procedura decisionale
Articolo 11 - Procedura relativa agli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione
Articolo 12 - Riesame delle decisioni
Articolo 13 - Procedura semplificata
Articolo 14 - Accordi ed intese bilaterali, regionali e multilaterali
Articolo 15 - Valutazione dei rischi
Articolo 16 - Gestione dei rischi
Articolo 17 - Movimenti transfrontalieri accidentali e misure di emergenza
Articolo 18 - Manipolazione, trasporto, imballaggioe identificazione
Articolo 19 - Autorità nazionali competenti e punti nazionali di contatto
Articolo 20 - La diffusione delle informazioni e il centro per la biosicurezza
Articolo 21 - Informazioni riservate
Articolo 22 - Rafforzamento delle capacità
Articolo 23 - Sensibilizzazione del pubblico e partecipazione
Articolo 24 - Paesi che non sono contraenti
Articolo 25 - Movimenti tranfrontalieri illegali
Articolo 26 - Considerazioni socioeconomiche
Articolo 27 - Responsabilità civile e risarcimenti
Articolo 28 - Finanziamento e risorse
Articolo 29 - La conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo
Articolo 30 - Organismi sussidiari
Articolo 31 - Segretariato
Articolo 32 - Relazione con la convenzione
Articolo 33 - Verifica e relazione
Articolo 34 - Osservanza
Articolo 35 - Valutazione e riesame
Articolo 36 - Firma
Articolo 37 - Entrata in vigore
Articolo 38 - Riserve
Articolo 39 - Denuncia
Articolo 40 - Testi autentici
Allegato I - Informazioni richieste nelle notifiche ai sensi degli articoli 8, 10 e 13
Allegato II - Informazioni richieste relative agli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione ai sensi dell'articolo 11
Allegato III - La valutazione dei rischi di cui all'articolo 15
Preambolo
Le parti contraenti del presente protocollo,
nella loro qualità di parti della convenzione sulla diversità
biologica, in appresso denominata "la convenzione",
richiamandosi all'articolo 19, paragrafi 3 e 4 e agli articoli
8, lettera g) e 17 della convenzione;
richiamandosi inoltre alla decisione II/5 del 17 novembre 1995
della conferenza delle parti della convenzione di elaborare un protocollo
sulla biosicurezza che si incentri specificamente sui movimenti transfrontalieri
di qualsiasi organismo vivente modificato ottenuto con le moderne biotecnologie
e in grado di esercitare effetti negativi sulla conservazione e l'uso
sostenibile della diversità biologica, e di delineare in particolare
adeguate procedure di previo consenso informato;
riaffermando l'approccio precauzionale contemplato nel principio
n. 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo;
consapevoli della rapida espansione della moderna biotecnologia
e delle crescenti preoccupazioni dei cittadini per i suoi potenziali effetti
dannosi sulla diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi
per la salute umana;
riconoscendo che nella moderna biotecnologia risiedono grandi
potenzialità per il benessere umano, qualora nell'elaborarla ed
utilizzarla si adottino adeguate misure di sicurezza a tutela dell'ambiente
e della salute umana;
riconoscendo inoltre l'importanza fondamentale per l'umanità
dei centri di origine e di diversità genetica;
tenuto conto delle limitate capacità di molti paesi, in
particolare di quelli in via di sviluppo, di fare fronte al tipo e alle
dimensioni dei rischi individuati e potenziali connessi con gli organismi
viventi modificati;
riconoscendo che gli accordi commerciali ed ambientali dovrebbero
essere mutuamente vantaggiosi e finalizzati al conseguimento di uno sviluppo
sostenibile;
sottolineando che il presente protocollo non va interpretato come
uno strumento che comporti modifiche dei diritti e dei doveri che a ciascuna
delle parti contraenti derivano da qualsiasi altro accordo internazionale
in vigore;
affermando che il precedente paragrafo non è volto a subordinare
il presente protocollo ad altri accordi internazionali, concordano quanto
segue:
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ARTICOLO 1 - FINALITÀ
Coerentemente con l'approccio precauzionale riaffermato dal principio
n. 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, l'obiettivo
del presente protocollo è contribuire ad assicurare un adeguato
livello di protezione nel campo del trasferimento, della manipolazione
e dell'uso sicuri degli organismi viventi modificati ottenuti con la moderna
biotecnologia che possono esercitare effetti dannosi sulla conservazione
e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche
dei rischi per la salute umana, e con particolare attenzione ai movimenti
transfrontalieri.
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ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI
- Ciascuna parte contraente adotta le misure giuridiche, amministrative
e di altra natura opportune e necessarie per ottemperare agli obblighi
derivanti dal presente protocollo.
- Le parti assicurano che lo sviluppo, la manipolazione, il trasporto,
l'uso, il trasferimento e l'immissione nell'ambiente di qualsiasi organismo
vivente modificato siano effettuati in modo da prevenire o ridurre i rischi
per la diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la
salute umana.
- Nessuno degli elementi del presente protocollo influisce in alcun
modo sulla sovranità degli Stati sulle rispettive acque territoriali,
come sancito dal diritto internazionale, né i diritti sovrani e
la giurisdizione che gli Stati esercitano nelle rispettive piattaforme
continentali e zone economiche esclusive in conformità del diritto
internazionale, né l'esercizio da parte delle navi e degli aeromobili
di tutti gli Stati della libertà e dei diritti di navigazione,
come previsto dal diritto internazionale e ribadito dai pertinenti strumenti
internazionali.
- Nessun elemento del presente protocollo deve essere interpretato come
una limitazione del diritto di una delle parti ad intraprendere azioni
volte ad assicurare in misura maggiore la conservazione e l'uso sostenibile
della diversità biologica rispetto a quanto previsto dal presente
protocollo, purché tali azioni siano coerenti con le finalità
e le disposizioni del presente protocollo e conformi agli altri obblighi
che alla parte in questione derivano dal diritto internazionale.
- 5. Le parti contraenti sono invitate a tenere conto, ove opportuno, delle
conoscenze disponibili, degli strumenti e delle attività svolte
presso le sedi internazionali competenti nel campo dei rischi per la salute
umana.
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ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente protocollo si intende per:
- "conferenza delle parti", la conferenza delle parti della
convenzione;
- "uso confinato", qualsiasi operazione effettuata in un
impianto, installazione o altra struttura fisica che interessi organismi
viventi modificati controllati mediante misure specifiche che ne limitano
effettivamente il contatto e l'impatto sull'ambiente esterno;
- "esportazione", il movimento transfrontaliero intenzionale
da una ad un'altra delle parti;
- "esportatore", qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta
alla giurisdizione della parte di esportazione, che effettua l'esportazione
di un organismo vivente modificato;
- "importazione", il movimento transfrontaliero intenzionale
all'interno di una parte contraente che ha come punto di partenza un'altra
parte contraente;
- "importatore", persona fisica o giuridica, soggetta alla
giurisdizione della parte di importazione, che effettua l'importazione
di un organismo vivente modificato;
- "organismo vivente modificato", un organismo vivente caratterizzato
da una nuova combinazione di materiale genetico ottenuta mediante la moderna
biotecnologia;
- "organismo vivente", un'entità biologica in grado
di trasferire o replicare materiale genetico, compresi organismi sterili,
virus e viroidi;
- "biotecnologia moderna", l'applicazione di:
- tecniche in vitro dell'acido nucleico, compreso l'acido deossiribonucleico
ricombinante (DNA) e l'inoculazione diretta dell'acido nucleico in cellule o organuli o
- fusione di cellule al di fuori della famiglia tassonomica, che superano
le naturali barriere fisiologiche della riproduzione o della ricombinazione
e che sono diverse dalle tecniche utilizzate nell'allevamento e nella
selezione naturali.
- "Organizzazione regionale di integrazione economica", un'organizzazione
costituita da Stati sovrani di una determinata regione alla quale gli
Stati membri che vi appartengono hanno trasferito competenze in materie
disciplinate dal presente protocollo e che è stata debitamente
autorizzata in conformità delle sue procedure interne a firmarlo,
ratificarlo, accettarlo, approvarlo o ad aderirvi;
- "movimento transfrontaliero" il movimento di un organismo
vivente modificato da una ad un'altra delle parti, fatta eccezione per
i casi in cui, ai sensi degli articoli 17 e 24 il movimento transfrontaliero
si riferisce ad un movimento effettuato tra paesi che sono parti ed altri
che non lo sono.
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ARTICOLO 4 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente protocollo si applica al movimento transfrontaliero, al transito,
alla manipolazione e all'uso di tutti gli organismi viventi modificati
che possono esercitare effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile
della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la
salute umana.
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ARTICOLO 5 - PRODOTTI FARMACEUTICI
Fatto salvo l'articolo 4 e senza pregiudicare il diritto delle parti
a sottoporre tutti gli organismi viventi modificati ad una valutazione
del rischio prima di adottare
decisioni sulla loro importazione, il presente protocollo non si applica
al movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati che costituiscono
prodotti farmaceutici per uso umano disciplinati da altri accordi od organizzazioni
internazionali pertinenti.
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ARTICOLO 6 - TRANSITO ED USO CONFINATO
- Fatto salvo l'articolo 4, senza pregiudicare il diritto delle parti di transito a disciplinare il trasporto di organismi viventi modificati attraverso il proprio territorio e a mettere a disposizione del centro per la prevenzione dei rischi biotecnologici qualsiasi decisione della suddetta parte che, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, riguardi il transito attraverso il proprio territorio di uno specifico organismo vivente modificato, le disposizioni del presente protocollo relative alla procedura di previo consenso informato non si applicano agli organismi viventi modificati in transito.
- Fatto salvo l'articolo 4 e senza pregiudicare il diritto delle partia sottoporre tutti gli organismi viventi modificati ad una valutazione del rischio prima di adottare decisioni sulla loro importazione e a fissare norme per l'uso confinato nell'ambito della propria giurisdizione, le disposizioni del presente protocollo relative alla procedura di previo consenso informato non si applicano ai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati destinati ad uso confinato effettuati in conformità delle norme della parte di importazione.
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ARTICOLO 7 - APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI PREVIO CONSENSO INFORMATO
- Fatti salvi gli articoli 5 e 6, la procedura di previo consenso informato di cui agli articoli da 8 a 10 e 12 si applica prima del primo movimento transfrontaliero intenzionale di organismi viventi modificati finalizzato all'emissione deliberata nell'ambiente della parte di importazione.
- Con l'espressione "emissione deliberata nell'ambiente" di cui al precedente paragrafo, non ci si riferisce a organismi viventi modificati destinati ad uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione.
- L'articolo 11 si applica prima del primo movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione.
- La procedura di previo consenso informato non si applica ai movimenti transfrontalieri intenzionali di organismi viventi modificati individuati da una decisione della conferenza delle parti, con funzione di riunione delle parti del presente protocollo, come non suscettibili di esercitare effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana.
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ARTICOLO 8 - NOTIFICA
- La parte di esportazione notifica, o richiede all'esportatore di notificare,
per iscritto, prima che abbia luogo, alla competente autorità nazionale
della parte di importazione il movimento transfrontaliero intenzionale
di un organismo vivente modificato che rientra nel campo di applicazione
dell'articolo 7, paragrafo 1. La notifica deve contenere come minimo le
informazioni di cui all'allegato I.
- La parte di esportazione assicura che l'accuratezza delle informazioni
fornite dall'esportatore sia prescritta da apposite disposizioni di legge.
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ARTICOLO 9 - RILASCIO DELLA RICEVUTA RELATIVA ALLA NOTIFICA
- La parte di importazione, dopo aver ricevuto la notifica, ne accusa ricevuta per iscritto informandone il notificante entro 90 giorni dal suo ricevimento.
- La ricevuta indica:
- la data di ricevimento della notifica;
- Se ad un primo esame, la notifica contiene o meno le informazioni di cui all'articolo 8;
- se si deve procedere in conformità della normativa nazionale della parte di importazione o della procedura di cui all'articolo 10.
- La normativa nazionale di cui al precedente paragrafo 2, lettera c) deve essere coerente con il presente protocollo.
- La mancata accusa di ricevuta della notifica da parte della parte di importazione non implica il consenso di quest'ultima ad un movimento transfrontaliero intenzionale.
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ARTICOLO 10 - PROCEDURA DECISIONALE
- Le decisioni adottate dalla parte di importazione sono conformi al
disposto dell'articolo 15.
- La parte di importazione comunica per iscritto al notificante entro
il termine di cui all'articolo 9 se il movimento transfrontaliero intenzionale
può avere luogo:
- unicamente dopo che la parte di importazione abbia espresso per iscritto la propria autorizzazione; o
- qualora siano trascorsi almeno 90 giorni senza che sia stata rilasciata la suddetta autorizzazione scritta.
- Entro 270 giorni dalla data di ricevimento della notifica, la parte di importazione comunica per iscritto al notificante e al centro per la prevenzione degli incidenti biotecnologici la decisione di cui al precedente paragrafo 2, lettera a) con la quale:
- approva l'importazione, con o senza condizioni, e indica le modalità di applicazione della decisione alle successive importazioni dello stesso organismo vivente modificato;
- proibisce l'importazione;
- richiede ulteriori informazioni in conformità della normativa nazionale o dell'allegato I; ai fini del calcolo del termine entro il quale la parte di importazione deve rispondere, non si tiene conto dei giorni di attesa delle ulteriori informazioni pertinenti richieste; o
- comunica al notificante che il periodo indicato nel presente paragrafo è prorogato per un periodo di tempo definito.
- Ad eccezione del caso in cui l'autorizzazione è senza condizioni,
la decisione di cui al suddetto paragrafo 3 specifica le motivazioni sulle
quali si fonda.
- La mancata comunicazione da parte della parte di importazione della
sua decisione entro 270 giorni dalla data di ricevimento della notifica
non comporta l'autorizzazione di quest'ultima al movimento transfrontaliero
intenzionale.
- La mancanza di certezza sul piano scientifico dovuta a conoscenze
e prove scientifiche insufficienti circa l'entità degli effetti
negativi che un organismo vivente modificato potrebbe esercitare sulla
conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica nel
territorio della parte di importazione, tenuto conto anche dei rischi
per la salute umana, non impedisce alla parte in questione di adottare
ove opportuno una decisione circa l'importazione dell'organismo vivente
modificato in questione, nei termini di cui al precedente paragrafo 3,
al fine di evitare o ridurre al minimo i suddetti potenziali effetti negativi.
- La conferenza delle parti, in funzione di riunione delle parti contraenti,
stabilisce nella prima riunione opportuni meccanismi e procedure atti
a facilitare l'adozione di una decisione da parte della parte di importazione.
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ARTICOLO 11
PROCEDURA RELATIVA AGLI ORGANISMI VIVENTI MODIFICATI DESTINATI ALL'USO
DIRETTO NELL'ALIMENTAZIONE UMANA O ANIMALE O ALLA LAVORAZIONE
- Quando una parte contraente adotta una decisione definitiva circa
l'uso interno, compresa l'immissione nel mercato, di un organismo vivente
modificato che può essere oggetto di un movimento transfrontaliero
finalizzato all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla
lavorazione, ne informa le parti attraverso il centro per la prevenzione
dei danni biotecnologici entro 15 giorni dalla data di assunzione della
suddetta decisione. Tali informazioni contengono, come minimo, le informazioni
specificate nell'allegato II. La parte contraente in questione invia per
iscritto copia delle informazioni al punto di contatto nazionale che abbia
comunicato in precedenza al segretariato di non avere accesso al suddetto
centro. Tale disposizione non si applica alle decisioni relative alle
prove sul campo.
- La parte contraente che adotta una decisione di cui al suddetto paragrafo
1 assicura che l'accuratezza delle informazioni fornite dall'applicante
sia prescritta da un'apposita disposizione di legge.
- Una qualsiasi delle parti contraenti può richiedere ulteriori
informazioni all'autorità di cui al punto (b) dell'allegato II.
- Una parte contraente può adottare una decisione circa l'importazione
di organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione
umana o animale o alla lavorazione nel quadro della normativa nazionale,
purché sia coerente con l'obiettivo del presente protocollo.
- Ciascuna parte contraente mette a disposizione del centro per la prevenzione
dei danni biotecnologici copia delle leggi, dei regolamenti e degli orientamenti
nazionali applicabili all'importazione di organismi viventi modificati
destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, o alla lavorazione,
qualora disponibili.
- Qualora una parte contraente sia un paese in via di sviluppo o un
paese ad economia in transizione, in assenza della normativa nazionale
di cui al precedente paragrafo 4 e nell'esercizio delle proprie competenze
interne, può dichiarare attraverso il centro di prevenzione che
adotterà una decisione prima di effettuare per la prima volta l'importazione
di un organismo vivente modificato destinato all'uso diretto nell'alimentazione
umana o animale o alla lavorazione, rispetto al quale siano state fornite
le informazioni di cui al precedente paragrafo 1:
- dopo aver effettuato una valutazione dei rischi in conformitàdell'articolo 15; e
- entro un termine prestabilito non superiore a 270 giorni.
- La mancata comunicazione della decisione di cui al precedente paragrafo
6 non comporta l'autorizzazione o il rifiuto della parte contraente in
questione ad importare un organismo vivente modificato destinato all'uso
diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione, salvo qualora
diversamente indicato dalla parte contraente stessa.
- La mancanza di certezza sul piano scientifico a causa di conoscenze
e prove scientifiche insufficienti circa l'entità degli effetti
dannosi che un organismo vivente modificato potrebbe provocare per la
conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica nel
territorio della parte di importazione, tenuto conto anche dei rischi
per la salute umana, non impedisce alla parte contraente in questione
di adottare, ove opportuno, una decisione relativa all'importazione del
suddetto organismo vivente modificato destinato all'uso diretto nell'alimentazione
umana o animale o alla lavorazione, al fine di evitarne o ridurne al minimo
i potenziali effetti negativi.
- Una parte può segnalare le sue necessità in termini
di assistenza finanziaria e tecnica e di potenziamento delle capacità
relativamente ad organismi viventi modificati destinati all'uso diretto
nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione. Le parti cooperano
al fine di soddisfare tali necessità in conformità degli
articoli 22 e 28.
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ARTICOLO 12 - RIESAME DELLE DECISIONI
- Una parte di importazione può in qualsiasi momento, sulla base
di nuove prove scientifiche relative ai potenziali effetti negativi sulla
conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto
conto anche dei rischi per la salute umana, riesaminare e modificare una
decisione relativa ad un movimento transfrontaliero intenzionale. La parte
contraente deve informarne entro trenta giorni il notificante che abbia
precedentemente notificato i movimenti degli organismi viventi modificati
in questione e il centro per la prevenzione dei danni biotecnologici,
indicandone le ragioni.
- La parte di esportazione o il notificante possono richiedere alla
parte di importazione di riesaminare una decisione da essa adottata nei
loro confronti ai sensi dell'articolo 10, qualora ritengano che:
- siano intervenute nuove circostanze che possono influire sul risultato
della valutazione dei rischi in base alla quale è stata presa
la decisione; o
- si disponga di nuovi dati tecnici o scientifici pertinenti.
- La parte di importazione risponde a tale richiesta entro 90 giorni
indicando le ragioni della sua decisione.
- La parte di importazione può, a sua discrezione, richiedere
una valutazione dei rischi per importazioni successive.
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ARTICOLO 13 - PROCEDURA SEMPLIFICATA
- Fatta salva l'applicazione di adeguate misure volte ad assicurare
il movimento transfrontaliero intenzionale e sicuro di organismi viventi
modificati in conformità degli obiettivi del presente protocollo,
la parte di importazione può
- segnalare in anticipo al centro di prevenzione dei danni biotecnologici:
- i casi in cui un movimento transfrontaliero intenzionale di cui è destinataria può essere effettuato contemporaneamente alla sua notifica; e
- le importazioni di organismi viventi modificati esentate dalla procedura di previo consenso informato.
- Le notifiche di cui alla suddetta lettera a) possono applicarsi a
successivi movimenti analoghi che abbiano come destinazione la stessa
parte contraente.
- Le informazioni relative ad un movimento transfrontaliero intenzionale da indicare nelle notifiche di cui al precedente paragrafo 1, lettera a) sono le informazioni di cui all'allegato I.
ARTICOLO 14
ACCORDI ED INTESE BILATERALI, REGIONALI E MULTILATERALI
- Le parti contraenti possono aderire ad accordi e intese bilaterali,
regionali e multilaterali che abbiano per oggetto movimenti transfrontalieri
internazionali di organismi viventi modificati, purché siano coerenti
con gli obiettivi del presente protocollo e non diano luogo ad un livello
inferiore di protezione.
- Le parti contraenti si informano reciprocamente attraverso il centro
per la prevenzione dei danni biotecnologici qualsiasi accordo o intesa
bilaterale, regionale o multilaterale cui abbiano aderito anteriormente
o successivamente alla data di entrata in vigore del presente protocollo.
- Le disposizioni del presente protocollo non si applicano ai movimenti
transfrontalieri intenzionali effettuati in applicazione dei suddetti
accordi o intese e tra le parti contraenti che vi aderiscono.
- Le parti contraenti possono stabilire che la rispettiva normativa
nazionale si applica ad importazioni specifiche e notifica tale decisione
al centro per la prevenzione dei danni biotecnologici.
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ARTICOLO 15 - VALUTAZIONE DEI RISCHI
- Le valutazioni dei rischi effettuate in applicazione del presente
protocollo sono realizzate con modalità corrette dal punto di vista
scientifico, in conformità dell'allegato III e tenendo conto di
tecniche di valutazione dei rischi riconosciute. Tali valutazioni si basano,
come minimo, sulle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 8 e su
altre prove scientifiche disponibili allo scopo di individuare e valutare
gli effetti negativi che gli organismi viventi modificati potrebbero esercitare
sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica,
tenuto conto anche dei rischi per la salute umana.
- La parte di importazione assicura che per le decisioni adottate ai
sensi dell'articolo 10 siano effettuate valutazioni dei rischi. Essa può
richiedere all'esportatore di effettuare la suddetta valutazione.
- Qualora la parte di importazione lo richieda, l'onere della valutazione
dei rischi è a carico del notificante.
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ARTICOLO 16 - GESTIONE DEI RISCHI
- Le parti, tenuto conto dell'articolo 8, lettera g), stabiliscono e
mantengono in vigore opportuni meccanismi, misure e strategie atti a disciplinare,
gestire e limitare i rischi individuati dalle disposizioni in materia
di valutazione dei rischi del presente protocollo connessi con l'uso,
la manipolazione e il movimento transfrontaliero di organismi viventi
modificati.
- Sono prescritte sulla base della valutazione dei rischi le misure
necessarie ad impedire che gli organismi viventi modificati possano esercitare
effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità
biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, nel territorio
della parte di importazione.
- Ciascuna parte contraente adotta opportune misure atte a impedire
movimenti transfrontalieri accidentali di organismi viventi modificati,
comprese misure quali la richiesta di effettuare valutazioni dei rischi
prima di immettere per la prima volta nell'ambiente un organismo vivente
modificato.
- Fatto salvo il precedente paragrafo 2, ciascuna parte contraente si
impegna ad assicurare che qualsiasi organismo vivente modificato, importato
o sviluppato localmente, sia sottoposto ad un adeguato periodo di osservazione
commisurato al suo ciclo di vita o tempo di generazione prima di effettuarne
l'uso previsto.
- Le parti contraenti cooperano al fine di:
- individuare organismi viventi modificati o loro specifici tratti
potenzialmente in grado di esercitare effetti negativi sulla conservazione
e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche
dei rischi per la salute umana; e
- adottare misure adeguate circa il trattamento dei suddetti organismi
viventi modificati o dei loro tratti specifici.
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ARTICOLO 17
MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI ACCIDENTALI E MISURE DI EMERGENZA
- Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie al fine di notificare
agli Stati interessati, o potenzialmente tali, al centro per la prevenzione
dei danni biotecnologici e, ove opportuno, alle pertinenti organizzazioni
internazionali, gli eventi di cui è a conoscenza e che nell'ambito
della sua giurisdizione danno luogo ad una emissione che comporta, o può
comportare, un movimento transfrontaliero accidentale di un organismo
vivente modificato potenzialmente in grado di esercitare in tali Stati
effetti negativi significativi sulla conservazione e l'uso sostenibile
della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la
salute umana. La notifica è inviata non appena la parte contraente
viene a conoscenza degli eventi di cui sopra.
- Ciascuna parte contraente mette a disposizione del centro per la prevenzione
dei danni biotecnologici, entro il termine previsto per l'entrata in vigore
del presente protocollo, le informazioni pertinenti relative al punto
di contatto preposto al ricevimento delle notifiche di cui al presente
articolo.
- Le notifiche di cui al precedente paragrafo 1 comprendono:
- le informazioni pertinenti disponibili sulle quantità stimate
e le caratteristiche e/o i tratti rilevanti dell'organismo vivente modificato;
- informazioni sulle circostanze e sulla data stimata dell'emissione,
nonché sull'uso dell'organismo vivente modificato nella parte
di origine;
- tutte le informazioni disponibili circa i potenziali effetti negativi
sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica,
tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, e sulle possibili
misure di gestione dei rischi;
- tutte le altre informazioni pertinenti; e
- l'indicazione di un punto di contatto per ulteriori informazioni.
- Al fine di ridurre al minimo qualsiasi effetto negativo significativo
sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica,
tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, ciascuna delle parti
contraenti nell'ambito della cui giurisdizione si verifica l'emissione
dell'organismo vivente modificato di cui al precedente paragrafo 1, consulta
immediatamente gli Stati interessati o potenzialmente tali in modo da
metterli in grado di definire le opportune contromisure e prendere le
necessarie iniziative, comprese misure di emergenza.
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ARTICOLO 18
MANIPOLAZIONE, TRASPORTO, IMBALLAGGIO E IDENTIFICAZIONE
- Al fine di evitare effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile
della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la
salute umana, ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie affinché
la manipolazione, l'imballaggio e il trasporto di organismi viventi modificati
che costituiscono oggetto di movimenti transfrontalieri intenzionali nell'ambito
del presente protocollo avvengano in condizioni di sicurezza, tenuto conto
delle pertinenti norme e regole internazionali.
- Ciascuna parte contraente adotta misure atte a richiedere che la documentazione
di accompagnamento:
- degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione
umana o animale, o alla lavorazione, indichi chiaramente che essi "possono
contenere" organismi viventi modificati e non sono destinati all'immissione
deliberata nell'ambiente, nonché un punto di contatto per ulteriori
informazioni. La conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione
delle parti contraenti del presente protocollo, adotta una decisione
sui requisiti particolareggiati necessari a tal fine, comprese specificazioni
relative all'identità e a qualsiasi tratto singolare di identificazione,
entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
protocollo;
- degli organismi viventi modificati destinati ad uso confinato identifichi
chiaramente questi ultimi come tali e specifichi tutti i requisiti relativi
alla manipolazione, all'immagazzinamento, al trasporto e all'uso sicuri,
e il punto di contatto per ulteriori informazioni, compresi nome e indirizzo
della persona e dell'istituzione cui gli organismi viventi modificati
vengono consegnati;
- degli organismi viventi modificati destinati all'immissione deliberata
nell'ambiente della parte di importazione e di qualsiasi altro organismo
vivente modificato nell'ambito del presente protocollo, li identifichi
chiaramente come tali, ne specifichi l'identità e i tratti e/o
le caratteristiche rilevanti, oltre ai requisiti relativi alla manipolazione,
all'immagazzinamento, al trasporto e all'uso sicuri dei medesimi, indichi
il punto di contatto per ulteriori informazioni e, ove opportuno, il
nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore, e contenga una
dichiarazione circa la conformità del movimento ai requisiti
previsti dal presente protocollo e applicabili all'esportatore.
- La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti
contraenti del presente protocollo, valuta se e come elaborare norme relative
alle pratiche di identificazione, manipolazione, imballaggio e trasporto,
in consultazione con altri organismi internazionali pertinenti.
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ARTICOLO 19
AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI E PUNTI NAZIONALI DI CONTATTO
- Ciascuna parte contraente designa un punto nazionale di contatto che
assicura in suo nome i rapporti con il segretariato. Ciascuna parte contraente
designa inoltre una o più autorità nazionali competenti
cui spetta svolgere le funzioni amministrative richieste dal presente
protocollo e che sono autorizzate ad agire in suo nome nell'esercizio
di tali funzioni. Le parti contraenti possono designare un unico organismo
affinché svolga sia le funzioni di punto di contatto che quelle
di autorità nazionale competente.
- Ciascuna parte contraente notifica al segretariato, entro la data
di entrata in vigore del presente protocollo nel suo territorio, i nomi
e gli indirizzi del punto di contatto e delle autorità nazionali
competenti. Se una parte contraente designa più di un'autorità
nazionale competente, invia al segretariato, assieme alla relativa notifica,
le necessarie informazioni circa le loro rispettive competenze. Se del
caso, tali informazioni indicano, come minimo, quali autorità competenti
sono rispettivamente responsabili per i diversi tipi di organismi viventi
modificati. Ciascuna parte contraente notifica immediatamente al segretariato
qualsiasi cambiamento relativo alla designazione del proprio punto nazionale
di contatto, nonché al nome e all'indirizzo o alle competenze delle
sue autorità nazionali competenti.
- Il segretariato informa immediatamente le parti contraenti delle notifiche
ricevute ai sensi del precedente paragrafo 2 e mette tali informazioni
a disposizione del centro per la prevenzione dei danni biotecnologici.
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ARTICOLO 20
LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI E IL CENTRO PER LA BIOSICUREZZA
- È istituito un centro per la biosicurezza come sezione del entro di scambi di cui all'articolo 18, paragrafo 3 della convenzione al fine di:
- facilitare lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, ambientali e giuridiche e le esperienze riguardanti gli organismi viventi modificati; e
- assistere le parti contraenti nell'attuazione del protocollo, tenendo
conto delle necessità specifiche di quelle tra esse che sono
paesi in via di sviluppo, in particolare degli Stati meno sviluppati
e dei piccoli Stati insulari, dei paesi ad economia in transizione e
di quelli che costituiscono centri di origine e centri di diversità
genetica.
- Il centro per la biosicurezza costituirà uno degli strumenti
attraverso cui diffondere le informazioni per i fini di cui al precedente
paragrafo 1. Esso fornisce accesso alle informazioni messe a disposizione
dalle parti contraenti e pertinenti ai fini dell'attuazione del protocollo.
Esso fornisce anche accesso, ove possibile, ad altri meccanismi internazionali
di scambio delle informazioni sulla biosicurezza.
- Senza pregiudicare la protezione delle informazioni riservate, ciascuna
parte contraente comunica al centro per la biosicurezza le informazioni
previste dal presente protocollo e:
- le leggi, i regolamenti e gli orientamenti esistenti per l'attuazione
del protocollo, nonché le informazioni richieste dalle parti
contraenti nell'ambito della procedura di previo consenso informato;
- gli accordi e le intese bilaterali, regionali e multilaterali;
- le sintesi delle valutazioni dei rischi e delle analisi ambientali
relative agli organismi viventi modificati effettuate ai sensi della
normativa nazionale e realizzate in conformità dell'articolo
15, comprese, ove opportuno, le informazioni pertinenti circa i prodotti
derivati dei suddetti organismi, in particolare, materiali lavorati
derivati da organismi viventi modificati, che contengono nuove combinazioni
individuabili di materiale genetico replicabile ottenuto attraverso
l'uso della moderna biotecnologia;
- le sue decisioni finali circa l'importazione o l'emissione di organismi
viventi modificati; e
- le relazioni ad essa inviate ai sensi dell'articolo 33, comprese
quelle in applicazione della procedura di previo consenso informato.
- Le modalità di funzionamento del centro per la biosicurezza,
comprese le relazioni sulle sue attività, sono valutate, decise
e successivamente riesaminate dalla conferenza delle parti, nella sua
funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, nella
sua prima riunione.
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ARTICOLO 21 - INFORMAZIONI RISERVATE
- Le parti consentono al notificante di individuare informazioni inviate
nell'ambito delle procedure del presente protocollo o richieste dalla
parte di importazione, come elementi della procedura di previo consenso
informato relative al protocollo da trattare come riservati. Qualora richiesto,
ciò deve essere giustificato.
- La parte di importazione consulta il notificante qualora stabilisca
che le informazioni da questo individuate come riservate non presentano
le caratteristiche necessarie e ne informa il notificante, illustrandone
le ragioni, qualora richiesto, e prevedendo una possibilità di
consultazione e di riesame interno della decisione, prima di rendere pubbliche
le suddette informazioni.
- Ciascuna parte contraente protegge le informazioni riservate ricevute
nell'ambito del presente protocollo, comprese quelle ricevute nell'ambito
della procedura di previo consenso informato del protocollo. Ciascuna
parte contraente assicura inoltre di disporre di procedure atte a proteggere
tali informazioni e ne tutela la riservatezza in misura non inferiore
a quella prevista per le informazioni riservate relative agli organismi
viventi modificati prodotti a livello nazionale.
- La parte di importazione utilizza tali informazioni per scopi commerciali
solo previa autorizzazione scritta del notificante.
- Qualora il notificante ritiri o abbia ritirato una notifica, la parte
di importazione rispetta la riservatezza delle informazioni commerciali
e industriali, comprese quelle relative alla ricerca e sviluppo e le informazioni
sulla cui riservatezza la parte contraente e il notificante sono in disaccordo.
- Fatto salvo il precedente paragrafo 5, le seguenti informazioni non
sono considerate riservate:
- il nome e l'indirizzo del notificante;
- una descrizione dell'organismo o degli organismi viventi modificati;
- una sintesi della valutazione dei rischi relativa agli effetti
sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica,
tenuto conto dei rischi per la salute umana; e
- tutti i metodi e i piani per le situazioni di emergenza.
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ARTICOLO 22 - RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ
- Ai fini della effettiva attuazione del presente protocollo le parti
contraenti cooperano allo sviluppo e/o al rafforzamento, nella misura
in cui ciò è necessario per la biosicurezza, delle risorse
umane e delle capacità istituzionali in materia di biosicurezza,
comprese le biotecnologie, nei paesi in via di sviluppo, in particolare
di quelli meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari e delle parti contraenti
ad economia in transizione, anche attraverso le esistenti istituzioni
e organizzazioni globali, regionali, subregionali e nazionali e, ove opportuno,
facilitando il coinvolgimento del settore privato.
- Ai fini dell'applicazione del precedente paragrafo 1 in materia di
cooperazione, delle necessità delle parti contraenti che sono paesi
in via di sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati e dei piccoli
Stati insulari, in termini di risorse finanziarie e di accesso e trasferimento
di tecnologie e know-how in conformità con le pertinenti disposizioni
della Convenzione, si terrà pienamente conto al fine di assicurare
un rafforzamento delle capacità in materia di biosicurezza. La
cooperazione in questo campo comprende, nel rispetto delle situazioni,
delle capacità e delle necessità specifiche di ciascuna
parte contraente, la formazione scientifica e tecnica alla gestione corretta
e sicura della biotecnologia, nonché all'uso della valutazione
dei rischi e della gestione dei rischi in materia di biosicurezza, oltre
al rafforzamento delle capacità tecnologiche e istituzionali in
tale campo. Nel rafforzare le capacità in materia di biosicurezza
si terrà pienamente conto delle necessità delle parti ad
economia in transizione.
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ARTICOLO 23 - SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO E PARTECIPAZIONE
- Le parti:
- promuovono e favoriscono la sensibilizzazione, l'istruzione e la
partecipazione dei cittadini per quanto riguarda il trasferimento, la
manipolazione e l'uso sicuri di organismi viventi modificati in relazione
alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica,
tenuto conto anche dei rischi per la salute umana. A tal fine le parti
cooperano, ove opportuno, con altri Stati ed organismi internazionali;
- si impegnano a far sì che la sensibilizzazione e l'istruzione
dei cittadini vadano di pari passo con l'accesso alle informazioni sugli
organismi viventi modificati individuati in conformità del presente
protocollo e che potrebbero costituire oggetto di importazione.
- Le parti contraenti, in conformità delle rispettive regole
e norme, consultano i cittadini nell'ambito del processo decisionale relativo
ad organismi viventi modificati e ne rendono noti i risultati, tutelando
la riservatezza delle informazioni in conformità dell'articolo
21.
- Ciascuna parte contraente si impegna ad informare i rispettivi cittadini
circa le modalità di accesso al centro per la biosicurezza.
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ARTICOLO 24 - PAESI CHE NON SONO PARTI CONTRAENTI
- I movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati tra parti
contraenti e paesi che non lo sono avvengono nel rispetto degli obiettivi
del presente protocollo. Le parti contraenti possono aderire ad accordi
e intese bilaterali, regionali e multilaterali con paesi che non sono
parti contraenti, che riguardino i suddetti movimenti transfrontalieri.
- Le parti contraenti incoraggiano i paesi che non lo sono ad aderire
al presente protocollo e a fornire le informazioni pertinenti al centro
per la biosicurezza sugli organismi viventi modificati emessi, importati
o esportati in o da aree all'interno delle rispettive giurisdizioni nazionali.
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ARTICOLO 25 - MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI ILLEGALI
- Ciascuna parte contraente adotta le misure atte a prevenire e, ove
opportuno, a sanzionare i movimenti transfrontalieri di organismi viventi
modificati effettuati in violazione delle misure nazionali di attuazione
del presente protocollo. Tali movimenti transfrontalieri sono considerati
illegali.
- In caso di movimento transfrontaliero illegale, la parte interessata
può richiedere alla parte di origine di eliminare a proprie spese
l'organismo vivente modificato in questione riportandolo sul proprio territorio
o distruggendolo, ove opportuno.
- Ciascuna parte contraente mette a disposizione del centro per la biosicurezza
le informazioni relative ai casi di movimenti transfrontalieri illegali
che la riguardano.
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ARTICOLO 26 - CONSIDERAZIONI SOCIOECONOMICHE
- Le parti contraenti, quando prendono una decisione in materia di importazione
nei termini previsti dal presente protocollo o dalle misure nazionali
che ne danno attuazione, possono tenere conto, fatti salvi i rispettivi
obblighi internazionali, delle considerazioni socioeconomiche derivanti
dall'impatto degli organismi viventi modificati sulla conservazione e
l'uso sostenibile della diversità biologica, in particolare per
quanto riguarda l'importanza della suddetta diversità per le comunità
locali e le popolazioni indigene.
- Le parti contraenti sono invitate a cooperare alla ricerca e allo
scambio di informazioni sugli impatti socioeconomici esercitati dagli
organismi viventi modificati, in particolare sulle comunità locali
e le popolazioni indigene.
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ARTICOLO 27 - RESPONSABILITÀ CIVILE E RISARCIMENTI
La conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti
contraenti del presente protocollo, avvia un processo volto ad elaborare
le opportune norme e procedure internazionali in materia di responsabilità
civile e risarcimento dei danni derivanti dai movimenti transfrontalieri
di organismi viventi modificati, analizzando e tenendo debito conto degli
sviluppi correnti in materia nell'ambito del diritto internazionale e
si impegna a portare a termine tale processo entro quattro anni.
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ARTICOLO 28 - FINANZIAMENTO E RISORSE
- Nel valutare le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del
presente protocollo, le parti contraenti tengono conto delle disposizioni
dell'articolo 20 della convenzione.
- Il meccanismo finanziario di cui all'articolo 21 della convenzione
costituisce, attraverso la struttura istituzionale a tal fine preposta,
il meccanismo finanziario del presente protocollo.
- Relativamente al rafforzamento delle capacità di cui all'articolo
22 del presente protocollo, la conferenza delle parti, nella sua funzione
di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, nel sottoporre
orientamenti relativi al meccanismo finanziario di cui al precedente paragrafo
2 alla valutazione della conferenza delle parti, tiene conto delle necessità
in termini di risorse finanziarie delle parti che sono paesi in via di
sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati e dei piccoli Stai
insulari.
- Nel contesto del precedente paragrafo 1, le parti contraenti tengono
inoltre conto delle necessità delle parti che sono paesi in via
di sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati e dei piccoli Stati
insulari e delle parti ad economia in transizione nei loro tentativi di
individuarne e soddisfarne le esigenze in termini di rafforzamento delle
capacità, al fine di dare attuazione al presente protocollo.
- Alle disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis,
gli orientamenti relativi al meccanismo finanziario della convenzione
formulati nell'ambito delle pertinenti decisioni della conferenza delle
parti, comprese quelle concordate prima dell'adozione del presente protocollo.
- Le parti contraenti che sono paesi sviluppati possono inoltre fornire, e le parti contraenti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione possono avvalersene, risorse finanziarie e tecnologiche per l'attuazione delle disposizioni del presente protocollo attraverso canali bilaterali, regionali e
- multilaterali.
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ARTICOLO 29
LA CONFERENZA DELLE PARTI, NELLA SUA FUNZIONE DI RIUNIONE DELLE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO
- Le parti contraenti del presente protocollo si riuniscono nella conferenza
delle parti.
- Le parti contraenti della convenzione che non sono parti del presente
protocollo possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori
delle riunioni della conferenza delle parti con funzione di riunione delle
parti contraenti del presente protocollo. Quando la conferenza delle parti
funge da riunione delle parti del presente protocollo, le decisioni nell'ambito
del suddetto protocollo sono prese unicamente dalle parti contraenti dello
stesso.
- Quando la conferenza delle parti funge da riunione delle parti contraenti
del presente protocollo, qualsiasi membro dell'ufficio della conferenza
delle parti che rappresenti presso la convenzione una parte contraente
che all'epoca non è parte contraente anche del presente protocollo,
è sostituito da un membro eletto dalle parti contraenti del presente
protocollo e tra esse prescelto.
- La conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti
contraenti del presente protocollo, esamina regolarmente l'attuazione
del presente protocollo e, entro i limiti del proprio mandato, prende
le decisioni necessarie per promuoverne l'effettiva attuazione. Essa svolge
le funzioni assegnatele dal presente protocollo ovvero:
- formula raccomandazioni su qualsiasi aspetto necessario all'attuazione
del presente protocollo;
- istituisce gli organismi sussidiari necessari per l'attuazione
del presente protocollo;
- ricerca e utilizza, ove opportuno, i servizi e la cooperazione
delle competenti organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi
e non governativi e le informazioni da essi fornite;
- stabilisce la forma e gli intervalli di trasmissione delle informazioni
da inviare in conformità dell'articolo 33 del presente protocollo
e valuta tali informazioni e le relazioni presentate da qualsiasi organismo
sussidiario;
- valuta e adotta, ove opportuno, modifiche del presente protocollo
e dei suoi allegati, nonché ulteriori allegati del presente protocollo
qualora siano ritenuti necessari per la sua attuazione; e
- esercita le altre funzioni richieste ai fini dell'attuazione del
presente protocollo.
- Il regolamento interno della conferenza delle parti e le norme finanziarie
della convenzione si applicano, mutatis mutandis, ai sensi del presente
protocollo, salvo decisione contraria presa all'unanimità dalla
conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti
del presente protocollo.
- La prima riunione della conferenza delle parti con funzione di riunione
delle parti contraenti del presente protocollo è convocata dal
segretariato contemporaneamente alla prima riunione della conferenza delle
parti prevista successivamente all'entrata in vigore del presente protocollo.
Le successive riunioni ordinarie della conferenza delle parti, nell'ambito
della quale si riuniscono le parti del presente protocollo, si tengono
in occasione delle riunioni ordinarie della conferenza delle parti qualora
quest'ultima, nella sua funzione di riunione delle parti del presente
protocollo, non decida altrimenti.
- Le riunioni straordinarie della conferenza delle parti, con funzione
di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, si tengono
ogniqualvolta da essa ritenuto necessario o su richiesta scritta di una
qualsiasi delle parti, purché tale richiesta venga approvata da
almeno un terzo delle parti entro sei mesi dalla data in cui detta richiesta
è stata comunicata alle altre parti dal segretariato.
- L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate
e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, nonché tutti gli
Stati che ne sono membri o che godano presso di esse dello status di osservatori
e non sono parti contraenti della convenzione possono partecipare in qualità
di osservatori alle riunioni della conferenza delle parti con funzione
di riunione delle parti contraenti del presente protocollo. Qualsiasi
organismo o agenzia nazionale o internazionale, governativo o meno, competente
nei campi disciplinati dal presente protocollo che abbia informato il
segretariato della sua intenzione di partecipare a una riunione della
conferenza delle parti con funzione di riunione delle parti contraenti
del presente protocollo in qualità di osservatore, può esservi
ammesso, salvo parere contrario di almeno un terzo delle parti. Fatti
salvi i casi in cui il presente articolo dispone altrimenti, l'ammissione
e la partecipazione degli osservatori è soggetta al regolamento
interno di cui al precedente paragrafo 5.
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ARTICOLO 30 - ORGANISMI SUSSIDIARI
- Qualsiasi organismo sussidiario istituito dalla convenzione o ai sensi
di essa su decisione della conferenza delle parti nella sua funzione di
riunione delle parti del presente protocollo, può contribuire all'attuazione
del protocollo, nel qual caso la riunione delle parti specifica le funzioni
che tale organismo esercita.
- Le parti della convenzione che non sono parti del presente protocollo
possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori di qualsiasi
riunione degli organismi sussidiari. Quando un organismo sussidiario della
convenzione funge da organismo sussidiario del presente protocollo, le
decisioni ai sensi del protocollo sono prese unicamente dalle parti del
protocollo.
- Quando un organismo sussidiario della convenzione esercita le sue
funzioni in materie relative al presente protocollo, qualsiasi membro
dell'ufficio del suddetto organismo che rappresenti una parte della convenzione
che, all'epoca, non sia parte del protocollo, è sostituito da un
membro eletto dalle parti del protocollo e fra esse prescelto.
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ARTICOLO 31 - SEGRETARIATO
- Il segretariato istituito dall'articolo 24 della convenzione funge
da segretariato del presente protocollo.
- L'articolo 24, paragrafo 1 della convenzione relativo alle funzioni
del segretariato si applica, mutatis mutandis, al presente protocollo.
- Il costo dei servizi del segretariato ai fini del presente protocollo,
qualora distinto dagli altri, è a carico delle parti del protocollo.
La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti
del presente protocollo stabilisce nella prima riunione le norme di bilancio
necessarie a tal fine.
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ARTICOLO 32 - RELAZIONE CON LA CONVENZIONE
Salvo qualora diversamente previsto dal presente protocollo, le disposizioni
della convenzione relative ai protocolli si applicano al presente protocollo.
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ARTICOLO 33 - VERIFICA E RELAZIONE
Ciascuna parte contraente verifica l'adempimento degli obblighi ad essa
derivanti dal presente protocollo e, a intervalli stabiliti dalla conferenza
delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del
presente protocollo, riferisce alla suddetta conferenza sulle misure adottate
per dare attuazione al protocollo.
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ARTICOLO 34 - OSSERVANZA
La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti
contraenti del presente protocollo valuta e approva nella prima riunione
procedure di cooperazione e meccanismi istituzionali volti a promuovere
l'osservanza delle disposizioni del presente protocollo e ad affrontare
i casi di mancata osservanza. Tali procedure e meccanismi comprendono
disposizioni volte a fornire, ove opportuno, consiglio e assistenza. Essi
sono distinti e non pregiudicano le procedure e i meccanismi di composizione
delle controversie di cui all'articolo 27 della convenzione.
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ARTICOLO 35 - VALUTAZIONE E RIESAME
La conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti
contraenti del presente protocollo valuta cinque anni dopo la sua entrata
in vigore e successivamente con cadenza quinquennale, l'efficacia del
protocollo, compresi i relativi allegati e procedure.
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ARTICOLO 36 - FIRMA
Il presente protocollo può essere firmato presso l'ufficio delle
Nazioni Unite a Nairobi dagli Stati e dalle organizzazioni regionali di
integrazione economica dal 15 al 26 maggio 2000 e presso la sede delle
Nazioni Unite di New York dal 5 giugno 2000 al 4 giugno 2001.
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ARTICOLO 37 - ENTRATA IN VIGORE
- Il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo
alla data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione da parte di Stati o organizzazioni regionali di
integrazione economica che sono parti contraenti della convenzione.
- Il presente protocollo entra in vigore per uno Stato o un'organizzazione
regionale di integrazione economica che lo ratifichi, lo accetti, lo approvi
o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore ai sensi del precedente paragrafo
1, il novantesimo giorno successivo alla data in cui detto Stato o detta
organizzazione deposita lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione
o adesione, oppure alla data alla quale la convenzione entra in vigore
per lo Stato o l'organizzazione regionale di integrazione economica in
questione, a seconda di quale delle due date sia posteriore.
- Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2 qualsiasi strumento depositato
daun'organizzazione regionale di integrazione economica regionale non
è conteggiato in più agli strumenti depositati dagli Stati
membri della detta organizzazione.
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ARTICOLO 38 - RISERVE
Non si possono fare riserve al presente protocollo.
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ARTICOLO 39 - DENUNCIA
- Dopo due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
protocollo per una parte contraente, questa parte contraente può,
in qualsiasi momento, denunciare il protocollo con notifica scritta al
depositario.
- Qualsiasi denuncia prende effetto allo scadere di un anno dalla data
di ricevimento da parte del depositario o in qualsiasi data posteriore
che sia specificata nella notifica della denuncia.
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ARTICOLO 40 - TESTI AUTENTICI
L'originale del presente protocollo, i cui testi nelle lingue araba,
cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono parimenti autentici,
sarà depositato presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.
FATTO a Montreal, addì ventinove gennaio duemila.
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Allegato I
INFORMAZIONI RICHIESTE NELLE NOTIFICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, 10 E 13
- Nome, indirizzo e coordinate utili per contattare l'esportatore.
- Nome, indirizzo e coordinate utili per contattare l'importatore.
- Nome e identità dell'organismo vivente modificato e classificazione
nazionale, qualora esista, del relativo livello di biosicurezza nello
Stato di esportazione.
- Data o date previste per il movimento transfrontaliero, qualora note.
- Tassonomia, denominazione comune, punto di raccolta o di acquisto
e caratteristiche dell'organismo ricettore o degli organismi parentali
relativamente alla biosicurezza.
- Centri di origine e centri di diversità genetica, qualora
noti, dell'organismo ricettore e/o degli organismi parentali e una descrizione
degli habitat in cui tali organismi possono sopravvivere o proliferare.
- Tassonomia, denominazione comune, punto di raccolta o acquisto e
caratteristiche dell'organismo o degli organismi donatori relativamente
alla biosicurezza.
- Descrizione dell'acido nucleico o della modifica introdotta, della
tecnica utilizzata e delle caratteristiche dell'organismo vivente modificato
da essi derivate.
- Uso previsto dell'organismo vivente modificato o dei prodotti da
esso derivati, in particolare, materiali lavorati derivati da organismi
viventi modificati contenenti nuove combinazioni individuabili di materiale
genetico replicabile ottenuto attraverso l'uso della moderna biotecnologia.
- Quantità o volume dell'organismo vivente modificato da trasferire.
- Una relazione previa esistente in materia di valutazione dei rischi
conforme a quanto previsto dall'allegato III.
- Metodi suggeriti per la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto
e l'uso sicuri, compresi l'imballaggio, l'etichettatura, la documentazione,
l'eliminazione e le procedure di emergenza, qualora opportuno.
- Situazione in termini regolamentari dell'organismo vivente modificato
nello Stato di esportazione (ad esempio se è proibito o meno nello
Stato di esportazione, se è soggetto ad altre restrizioni o se
la sua emissione per uso generale è stata approvata) e, qualora
l'organismo vivente modificato sia vietato nello Stato di esportazione,
le ragioni di tale divieto.
- Esito e finalità di qualsiasi notifica dell'esportatore inviata
ad altri Stati relativamente all'organismo vivente modificato da trasferire.
- Una dichiarazione circa la correttezza delle suddette informazioni.
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Allegato II
INFORMAZIONI RICHIESTE RELATIVE AGLI ORGANISMI VIVENTI MODIFICATI DESTINATI ALL'USO DIRETTO NELL'ALIMENTAZIONE UMANA O ANIMALE O ALLA LAVORAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11
- Nome e coordinate di contatto di chi richiede una decisione per l'uso nazionale.
- Nome e coordinate di contatto dell'autorità responsabile della decisione.
- Nome e identità dell'organismo vivente modificato.
- Descrizione della modificazione genetica, della tecnica utilizzata e delle risultanti caratteristiche dell'organismo vivente modificato.
- Qualsiasi tratto peculiare di identificazione dell'organismo vivente modificato.
- Tassonomia, denominazione comune, punto di raccolta o acquisto e caratteristiche dell'organismo ricettore o degli organismi parentali relativamente alla biosicurezza.
- Centri di origine e centri di diversità genetica, qualora
noti, dell'organismo ricettore e/o degli organismi parentali ed una descrizione
degli habitat in cui tali organismi possono sopravvivere o proliferare.
- Tassonomia, denominazione comune, punto di raccolta o acquisto e
caratteristiche dell'organismo o degli organismi donatori relativamente
alla biosicurezza.
- Usi approvati dell'organismo vivente modificato.
- Una relazione sulla valutazione dei rischi conforme a quanto previsto
dall'allegato III.
- Metodi suggeriti per la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto
e l'uso sicuri, compresi l'imballaggio, l'etichettatura, la documentazione,
l'eliminazione e le procedure di emergenza, ove opportuno.
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Allegato III
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 15
Obiettivo
- L'obiettivo della valutazione dei rischi, nell'ambito del presente
protocollo, è individuare e valutare i potenziali effetti negativi
degli organismi viventi modificati sulla conservazione e l'uso sostenibile
della diversità biologica nel potenziale ambiente ricettore, tenuto
conto anche dei rischi per la salute umana.
Uso della valutazione dei rischi
- La valutazione dei rischi è, tra l'altro, utilizzata dalle
autorità competenti al fine di prendere decisioni con cognizione
di causa in merito agli organismi viventi modificati.
Principi generali
- La valutazione dei rischi è effettuata in maniera scientificamente
corretta e trasparente e può avvalersi di pareri di esperti o di
orientamenti elaborati dalle pertinenti organizzazioni internazionali.
- La mancanza di certezza o di conoscenze sul piano scientifico non
va necessariamente interpretata come indicatore di un particolare livello
di rischio, di assenza di rischi o di un livello di rischio accettabile.
- I rischi associati con gli organismi viventi modificati o i prodotti
da essi derivati, in particolare materiali lavorati ottenuti da organismi
viventi modificati e contenenti nuove combinazioni individuabili di materiale
genetico replicabile ottenuto attraverso l'uso della moderna biotecnologia,
sono valutati nel contesto dei rischi che presentano gli organismi ricettori
o parentali non modificati nel potenziale ambiente ricettore.
- La valutazione dei rischi è effettuata caso per caso. Le informazioni
richieste possono variare per natura e livello di dettaglio a seconda
dell'organismo vivente modificato interessato, del suo uso previsto e
del potenziale ambiente ricettore.
Metodologia
- Il processo di valutazione dei rischi può, da un lato, portare
alla necessità di ulteriori informazioni su argomenti specifici,
che possono essere individuate e richieste nell'ambito del suddetto processo,
mentre, dall'altro, le informazioni su altri argomenti possono in taluni
casi non essere pertinenti.
- Al fine di rispondere alle sue finalità una valutazione dei
rischi comprende, ove opportuno, le seguenti fasi:
- individuazione di qualsiasi nuova caratteristica genotipica e fenotipica
associata con un organismo vivente modificato che può esercitare
effetti dannosi sulla diversità biologica nel potenziale ambiente
ricettore, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana;
- una valutazione della probabilità che tali effetti dannosi
si producano, tenuto conto del livello e della natura dell'esposizione
del potenziale ambiente ricettore all'organismo vivente modificato;
- una valutazione delle conseguenze di tali effetti qualora si verifichino;
- una stima dei rischi complessivi che l'organismo vivente modificato
presenta in base ad una valutazione della probabilità e delle
conseguenze degli effetti dannosi individuati qualora si verifichino;
- una raccomandazione circa il fatto che i rischi siano accettabili
o gestibili compresa, ove necessario, l'individuazione di strategie
atte a gestire tali rischi; e
- in caso di incertezza sul livello dei rischi, la risposta può consistere nel
- richiedere ulteriori informazioni su aspetti specifici che sollevano
preoccupazione oppure nell'applicare le opportune strategie di gestione
dei rischi e/o monitorare l'organismo vivente modificato nell'ambiente
ricettore.
Aspetti da valutare
- A seconda dei casi, la valutazione dei rischi prende in esame i dati
scientifici e tecnici pertinenti relativi alle caratteristiche che riguardano
i seguenti aspetti:
- organismo ricettore o organismi parentali. Le caratteristiche biologiche
dell'organismo ricettore o degli organismi parentali, comprese informazioni
sulla tassonomia, la denominazione comune, l'origine, i centri di origine
e i centri di diversità genetica, qualora noti, ed una descrizione
dell'habitat in cui gli organismi possono sopravvivere o proliferare.
- Organismo o organismi donatori. Tassonomia e denominazione comune,
fonte e caratteristiche biologiche pertinenti degli organismi donatori.
- Vettore. Caratteristiche del vettore, compresa la sua identità,
se del caso, la sua fonte o origine e la gamma di ospiti.
- Inserto o inserti e/o caratteristiche della modifica. Caratteristiche
genetiche dell'acido nucleico inserito e della funzione che esso specifica
e/o caratteristiche della modifica introdotta.
- Organismo vivente modificato. Identità dell'organismo vivente
modificato e differenze tra le caratteristiche biologiche di quest'ultimo
e quelle dell'organismo ricettore o degli organismi parentali.
- Rilevazione e identificazione dell'organismo vivente modificato.
Metodi suggeriti di rilevazione e identificazione, loro specificità,
sensitività ed affidabilità.
- Informazioni relative all'uso previsto. Informazioni relative all'uso
previsto dell'organismo vivente modificato, compresi usi nuovi o modificati
rispetto all'organismo ricettore o agli organismi parentali.
- Ambiente ricettore. Informazioni sull'ubicazione e le caratteristiche
geografiche, climatiche ed ecologiche, comprese le informazioni pertinenti
sulla diversità biologica e i centri di origine del potenziale
ambiente ricettore.
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